stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 maggio 1956, n. 525

Modifica dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-6-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente:
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonché dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:
zucchero..................................... Quint. 30.000
caffe crudo.................................. " 3.500
surrogati caffè.............................. " 500
cacao in grani............................... " 900
the.......................................... " 100
semi di soia................................. " 8.500
semi di arachidi............................. " 1.500
spirito, liquori, acquaviti e profumerie
alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri-
torio della Valle, dalla distillazione per usi
familiari, in piccoli alambicchi................... Ha. 1.000
alcole denaturato............................ " 500
birra........................................ Hl. 9.000
benzina...................................... Quint. 50.000
gasolio...................................... " 40.000
petrolio..................................... " 3.000
olio lubrificante............................ " 3.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od
in lingua mista approvati dal Provveditorato agli
studi.............................................. Lire 10 milioni
attrezzature per l'agricoltura (trattori
agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal-
ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto-
pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora-
zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla
ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale
teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra-
strelli automatici (ranghiatori)................... " 25 milioni