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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 8



Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.