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LEGGE 16 marzo 1956, n. 371

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione.

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Testo in vigore dal:  29-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:
Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;
Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti;
Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.