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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 84

Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998.

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Testo in vigore dal:  25-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.