stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1214

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  31-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta".
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".