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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1063

Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1ª categoria.

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Testo in vigore dal:  4-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere B, C, D ed E;
lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere F e G;
lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.