LEGGE 21 maggio 1955, n. 463

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-6-1955
                              Art. 18.

  Il  Ministro  per  le  finanze ha facolta' di stabilire con proprio
decreto  nuove  forme  di pagamento delle tasse automobilistiche e di
modificare  le  forme,  i  termini  e le modalita' di pagamento dello
stesso  tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del
testo  unico  delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.