LEGGE 21 maggio 1955, n. 463

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-1-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  Gli  autoveicoli "nuovi di fabbrica" ((...)) a quattro o piu' ruote
motrici,  adatti  per  l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria
utilitaria,  hanno  diritto,  per  il  periodo  di  cinque  anni  - a
decorrere  dalla  data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento
sull'ammontare  della  tassa  annua  di  circolazione prevista per le
autovetture adibite al trasporto di persone.
  Sulla   licenza   di   circolazione,   il   competente  Ispettorato
compartimentale  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione  deve  dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche
tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.
  Il  beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli
con le stesse caratteristiche gia' in circolazione, a condizione che,
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, gli
interessati  richiedano  al  competente  Ispettorato  compartimentale
della   motorizzazione   civile   e   dei  trasporti  in  concessione
l'apposizione,   sulla  licenza  di  circolazione,  della  suindicata
dichiarazione.