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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • orig.
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  • agg.1
  • orig.
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  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • orig.
  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • Disposizioni finali.
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  • orig.
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Testo in vigore dal:  31-5-1955

Art. 14


Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato: il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;
il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.
Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19:
le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;
le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.
Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.
Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.
Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.
Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.