LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • 3
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  • 5
  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • orig.
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  • 8
  • 9
  • 10
  • agg.1
  • orig.
  • 11
  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • 17
  • 18
  • 19
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  • orig.
  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • orig.
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  • orig.
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  • orig.
  • 41
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  • orig.
  • 46
  • 47
  • Disposizioni finali.
  • 48
  • 49
  • orig.
  • 50
Testo in vigore dal: 31-5-1955
                              Art. 14.

  Ai  fini della determinazione della retribuzione annua contributiva
e  del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso
di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del
mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:
    il  periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione
fino all'ultimo giorno del mese;
    il  periodo  intercorrente  dal  primo  del  mese  fino al giorno
precedente quello del termine dell'interruzione.
  Ai  fini  della  determinazione, dell'importo dei contributi dovuti
alle  Casse  di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo
della pensione teorica di cui al seguente art. 19:
    le  nuove  assunzioni  e  le  riassunzioni  in  servizio  che  si
verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio
del mese;
    le  cessazioni  dal servizio che si verificano nel corso del mese
si considerano come avvenute alla fine del mese.
  Nei  casi  di  interruzione  di  servizio,  la  retribuzione  annua
contributiva  e'  pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in
applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i
mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi
del primo comma del presente articolo.
  Nei  casi  contemplati  dal  comma  secondo  del presente articolo,
l'importo   dei   contributi   dovuti  alle  Casse  e'  calcolato  su
un'aliquota  della  retribuzione  annua  contributiva,  pari  a tanti
dodicesimi  quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come
tale considerato in applicazione del comma stesso.
  Per  i  casi  di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso
dell'anno,  l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio
dell'anno successivo.
  Per  i  casi  di  interruzione  di  servizio all'inizio o nel corso
dell'anno  e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse
provvedono,  all'inizio  dell'anno  successivo,  al  rimborso  della,
differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.