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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • orig.
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  • agg.1
  • orig.
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  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • Disposizioni finali.
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  • orig.
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Testo in vigore dal:  31-8-1965
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sé stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni. (1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a partire dal 1 gennaio 1958, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa."