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LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1959)
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Testo in vigore dal:  13-5-1955

Art. 21


Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761, 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.
Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - GAVA - TREMELLONI - TAMBRONI - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO