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LEGGE 9 aprile 1955, n. 293

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

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Testo in vigore dal:  13-5-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO