stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1955, n. 175

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

nascondi
Testo in vigore dal:  7-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.