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LEGGE 31 marzo 1955, n. 174

Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale.

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Testo in vigore dal:  7-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.
È ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.