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LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  23-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.
A parità di voti prevale quello del presidente.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 17 luglio 1998 n. 268 ( in G.U. 1a s.s. 22.07.1998 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane."