LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Ai   cittadini   italiani   che   siano  stati  perseguitati  nelle
circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive  modificazioni,  verra' concesso, a carico dello Stato, un
assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti
ai  sensi  delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento
minimo   di  pensione  erogato  dal  fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti,  nel  caso  in  cui  abbiano  raggiunto il limite di eta'
pensionabile  o  siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono
stati  perseguitati  nelle  circostanze  di  cui all'articolo 1 della
legge  10  marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno
potuto  fruire  del  beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
  L'assegno  vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno
di  cui  all'articolo  1  citato  e la non cumulabilita' e' estesa ai
rispettivi assegni di riversibilita'.(7)((8))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L. 24 aprile 2003, n. 92 ha disposto (con l'articolo unico) che
"L'articolo  4,  quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia'
sostituito  dall'articolo  unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997,
e' sostituito dal seguente:
  "Ai  dipendenti  pubblici,  riconosciuti  perseguitati  politici  o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare
le  proprie  funzioni  nella pubblica amministrazione, e' concesso, a
loro  richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,
di  rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo
al  limite  di  eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti
previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla
L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha disposto (con l'art. 39-decies) che "Al
quarto  comma  dell'articolo  4  della  legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "terzo anno" sono sostituite
dalle seguenti: "quinto anno"".