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LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 4


Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilità è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità.(7)
((8))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 aprile 2003, n. 92 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha disposto (con l'art. 39-decies) che "Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno"".