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LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  27-1-1955

Art. 7


Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.
Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica, agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.