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LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento).


Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera d) della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-50 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:
a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;
b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;
c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;
d) del quattro per cento per le altre scuole.
I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.
I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.