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LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1970)
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Testo in vigore dal:  31-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi
civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali).


È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.
L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.
Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.