stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1954, n. 722

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.