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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 967

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/1973)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954
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Art. 2



All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.
L'Istituto, inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.
Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.
Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 9.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1954, n. 9 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.