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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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Testo in vigore dal:  15-3-1953

Art. 39


Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
Del pari può produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.
Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.