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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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Testo in vigore dal:  11-6-2003
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Art. 33


La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma , promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.