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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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Testo in vigore dal:  11-6-2003
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Art. 32


La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
((La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati))
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Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.