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LEGGE 6 marzo 1953, n. 99

Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1955)
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Testo in vigore dal:  1-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.
Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:
a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana;
f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;
g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.