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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  25-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.