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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1977)
Testo in vigore dal:  30-3-1977
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:
a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo già esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;
((10))

c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilità dell'impiego e la previdenza del personale che verrà utilizzato e al quale si ricorrerà per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorità. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovrà tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra. (2)
La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 marzo 1958, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non può superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 26 febbraio 1977, n. 60 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse."