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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1990)
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Testo in vigore dal:  15-8-1952

Art. 7

(Espropriazioni)


I terreni comunque rimboschitì a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda,.
Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.