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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1990)
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Testo in vigore dal:  15-8-1952

Art. 2

(Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano)


Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.
Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.
Le opere che beneficeranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.
Con le norme di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonché le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli istituti mutuanti.