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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1990)
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Testo in vigore dal:  15-8-1952

Art. 19

(Opere pubbliche di competenza dello Stato)


Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.
È altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.
Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.