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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1993)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 39


Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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