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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1993)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982
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Art. 21


L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma.
((21))
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".