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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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Testo in vigore dal:  12-11-1960
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Art. 7


Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.
Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella B allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1936, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1 gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.
In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000
annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità.
((2))

La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di
più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.
Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.
La pensione di invalidità decorre o dal giorno in cui l'invalidità stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato, o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.
La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, semprechè da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'inscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 10) che "i trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilità".