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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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Testo in vigore dal:  1-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.