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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1990)
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Testo in vigore dal:  13-6-1990
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Art. 14

(Classificazione e delimitazione)


I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142))
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