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LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1959)
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Testo in vigore dal:  24-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un "Fondo adeguamento pensioni" per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di cui all'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264.
Per la gestione del "Fondo adeguamento pensioni" valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.
Limitatamente alla gestione relativa al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il "Fondo adeguamento pensioni"
a) assorbe e sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1950, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte:
b) subentra, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.