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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1965
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Art. 16


All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
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