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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 9


I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.