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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  28-8-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.
L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.
Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.
Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sé stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile. (7)
((8))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennità di sistemazione di lire 300.000 pro-capite".