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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 22


I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.