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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1583

Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, è soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.
Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - MALVESTITI - CAMPILLI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI