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LEGGE 5 dicembre 1951, n. 1302

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

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Testo in vigore dal:  8-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito per la stagione invernale 1951-1952, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso è affidato al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.