LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1989)
Testo in vigore dal: 20-9-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Il  presidente  del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni
accertamenti  sulla  verita'  dei fatti e sul diritto del ricorrente,
ove  anche  in  base  alla  copia del conto di cui all'art. 7 ed alle
ulteriori  riservate  informazioni  che  secondo i casi puo' chiedere
all'Istituto  emittente,  non trovi sufficienti le notizie e le prove
offerte  con  il  ricorso,  ha facolta' di chiamare il ricorrente per
ottenere  i  chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano
difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle
circostanze esposte nel ricorso.
  Il  presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i
fatti  esposti  e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve
tempo  possibile  un  decreto  con  il quale, menzionando i dati ed i
requisiti  del  libretto,  ne  pronuncia  la inefficacia ed autorizza
l'Istituto  emittente  a  rilasciare  il  duplicato dopo trascorso un
termine  non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta
giorni  dalla  data  di pubblicazione del decreto o di un estratto di
esso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, purche' non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
  Il  presidente  del  tribunale  od  il  pretore  puo', con riguardo
all'importo  del  libretto  ed  in  rapporto  ad  altre  circostanze,
disporre  la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del
luogo  dove  il  libretto  e'  pagabile,  oltre  che  nella  Gazzetta
Ufficiale.(1)(2)(3)(4)(7)(8)((10))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che  "Il  termine  di  90  giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore  puo'  presentare  il  titolo  allo  istituito  emittente o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a  30  giorni,  qualora  i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di risparmio o di deposito al portatore, o considerati
tali,  risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al
precedente articolo 1."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  27  febbraio  1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1)
che  "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore   puo'   presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a trenta giorni, qualora i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di risparmio o di deposito al portatore, o considerati
tali,  risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati
all'art.  1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  22  gennaio  1968,  n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma
1)  che  "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore   puo'   presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a  30  giorni,  qualora  i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di  risparmio o di deposito al portatore o considerati
tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al
precedente articolo 1."
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni,
dalla  L.12  febbraio  1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che  "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge   30   luglio   1951,  n.  948,  sull'ammortamento  dei  titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni
fruttiferi,  dei  libretti  di risparmio nominativi o dei libretti di
risparmio  o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero
alla   data  del  7  novembre  1968  nei  comuni  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1."
Il  medesimo  D.L.  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  33)  che "Le
disposizioni  del  presente  decreto-legge  sostituiscono  quelle del
decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di
entrata in vigore di quest'ultimo."
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  13  maggio  1976,  n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 1)
che  "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della
legge   30   luglio   1951,  n.  948,  sull'ammortamento  dei  titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni
fruttiferi,  dei  libretti  di risparmio nominativi o dei libretti di
risparmio  o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero
alla  data  del  6  maggio  1976  nei  comuni  indicati  a  norma del
precedente art. 20."
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  26  novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma
1)  che  "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e
11  della  legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi  di depositi bancari, entro i quali il detentore puo'
presentare   il   titolo   all'istituto   emittente   o  notificargli
l'opposizione,  sono  ridotti  a trenta giorni qualora i titolari dei
buoni  fruttiferi,  dei  libretti  di  risparmio  o  di  deposito  al
portatore  o  considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre
1980 nelle regioni Basilicata e Campania."
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che  "I  termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione  sono  ridotti  a  trenta giorni qualora i titolari dei
buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti
di   risparmio   o  di  deposito  al  portatore  o  considerati  tali
risiedessero  alla  data  degli eventi di cui al presente decreto nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."