LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1989)
Testo in vigore dal: 20-9-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  Ricevuta   la   denuncia,   l'Istituto   emittente   deve   apporre
l'annotazione   di   fermo   nei   propri   registri   alla   partita
corrispondente  al  buono o libretto denunciato perduto e pubblicare,
mediante  affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento
dell'Istituto  emittente  presso  il  quale  il  buono  o libretto e'
pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a
farne  consegna  all'Istituto  emittente  o a notificargli la propria
opposizione  entro  il  termine  di  novanta  giorni dalla data della
pubblicazione  del  predetto  avviso,  con avvertenza che, in difetto
d'opposizione  entro  il  predetto termine, il buono o libretto sara'
considerato inefficace. (1)(2)(3)(4)((10))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che  "Il  termine  di  90  giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore  puo'  presentare  il  titolo  allo  istituito  emittente o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a  30  giorni,  qualora  i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di risparmio o di deposito al portatore, o considerati
tali,  risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al
precedente articolo 1."
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  27  febbraio  1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1)
che  "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore   puo'   presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a trenta giorni, qualora i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di risparmio o di deposito al portatore, o considerati
tali,  risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati
all'art.  1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  22  gennaio  1968,  n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma
1)  che  "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi   di   depositi  bancari,  entro  il  quale  l'ignoto
detentore   puo'   presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o
notificargli  l'opposizione,  e'  ridotto  a  30  giorni,  qualora  i
titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o
dei  libretti  di  risparmio o di deposito al portatore o considerati
tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al
precedente articolo 1."
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni,
dalla  L.12  febbraio  1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che  "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge   30   luglio   1951,  n.  948,  sull'ammortamento  dei  titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni
fruttiferi,  dei  libretti  di risparmio nominativi o dei libretti di
risparmio  o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero
alla   data  del  7  novembre  1968  nei  comuni  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1."
Il  medesimo  D.L.  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  33)  che "Le
disposizioni  del  presente  decreto-legge  sostituiscono  quelle del
decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di
entrata in vigore di quest'ultimo."
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che  "I  termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11
della  legge  30  luglio  1951,  n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione  sono  ridotti  a  trenta giorni qualora i titolari dei
buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti
di   risparmio   o  di  deposito  al  portatore  o  considerati  tali
risiedessero  alla  data  degli eventi di cui al presente decreto nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."