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LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1989)
Testo in vigore dal:  20-9-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.(1) (2)(3)(4)(7)(8)(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1."
Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla La L. 21 novembre 1985, n. 662 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Il termine di novanta giorni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, relativi all'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, è ridotto a trenta giorni e quello di quindici giorni, di cui all'articolo 7 della stessa legge, è aumentato a sessanta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore, o considerati tali, dimorassero o risiedessero, alla data del 19 luglio 1985, nella località di Stava ed in via Molini nel comune di Tesero."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."