LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1989)
Testo in vigore dal: 6-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   caso  di  smarrimento,  distruzione  o  sottrazione  di  buoni
fruttiferi  e  di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di
essi  o  chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il
duplicato,  deve  farne  denuncia  all'Istituto  emittente  presso lo
stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.