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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
Testo in vigore dal:  27-9-1987
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Art. 4

(((Composizione delle corti di assise di appello).

La corte di assise di appello è composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari))