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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2024)
Testo in vigore dal:  27-9-1987
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Art. 3

(((Composizione delle corti di assise).

La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari))