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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
Testo in vigore dal:  15-2-1978
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Art. 27

(Giudici popolari supplenti).


Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.
Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.
((I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26))
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Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.