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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
Testo in vigore dal:  18-1-1957
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Art. 22

(((Liste dei giudici popolari).

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.
Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.
Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne))